Cassazione e rappresentanza sindacale: non molliamo!

Leggi la sentenza n. 27541 del 22.10.26 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione sui criteri della rappresentanza sindacale.

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CASSAZIONE E RAPPRESENTANZA SINDACALE: NON MOLLIAMO!

Con la sentenza n. 27541, depositata il 22 ottobre, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, in risposta a un nostro ricorso, ha indicato i criteri su cui misurare il concetto di “comparativa rappresentatività sindacale a livello nazionale” introdotto dalla sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale.

Per la costituzione delle R.S.A dei sindacati che non hanno partecipato alle trattative del CCNL, il perimetro della misurazione è il settore di attività dell’impresa individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese; la comparazione tra organizzazioni sindacali va accertata, quindi, in quel settore e sul piano nazionale, attraverso una valutazione della capacità rappresentativa desunta dalla media tra il numero degli iscritti e quello elettorale, da confrontarsi con quelli dei sindacati che hanno sottoscritto il CCNL leader in quel settore.

Una pronuncia importante ma certo di non semplice applicazione, dato che è estremamente complicato reperire questi dati. Innanzitutto, il meccanismo di certificazione degli iscritti sindacali da parte dell’INPS previsto dagli ultimi accordi interconfederali non è mai stato attivato; i sindacati che non firmano i CCNL, inoltre, non hanno diritto alle deleghe sindacali e ancora oggi molte aziende si rifiutano di pagarci le cessioni di credito; infine, non esiste alcuna regolazione generale delle elezioni delle RSU, la cui indizione è in gran parte dei casi rimessa alla volontà di CGIL – CISL – UIL.

Il ricorso giudiziario è nato quando, durante un cambio di appalto nel settore dei servizi integrati, l’azienda subentrante ha deciso di escluderci dalle trattative e di non riconoscerci la nostra R.S.A., nonostante oltre il 50% dei lavoratori fosse iscritto alla Flaica di Milano.
Mentre organizzavamo gli scioperi, limitati nell’efficacia dalla legge 146/90, l’azienda si incontrava in gran segreto con un sindacato confederale, assolutamente meno rappresentativo di noi.

Nelle stesse procedure di raffreddamento in Prefettura, l’azienda ammetteva che fosse evidente la nostra effettiva rappresentatività tra i lavoratori ma che l’esclusione dalla trattativa si rendeva necessaria per evitare di dover riconoscere i diritti sindacali a una organizzazione non firmataria del CCNL, rendendo quindi palese l’intento discriminatorio che stava dietro questa decisione.

La Cassazione – dopo oltre 4 mesi dalla trattazione – si è pronunciata accogliendo il nostro ricorso, annullando la sentenza d’appello e rinviando per un nuovo processo alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Purtroppo la Corte non si è però espressa sulla nostra seconda eccezione, ovvero la violazione della normativa antidiscriminatoria causata dall’aver escluso dalle trattative e dai conseguenti diritti del Titolo III un sindacato che è “effettivamente rappresentativo” tra i lavoratori dell’unità produttiva.
Questo principio, qualora affermato definitivamente, metterebbe i bastoni tra le ruote al meccanismo cardine su cui si sono fondati 40 anni di “concertazione sociale”: ancora oggi sono le aziende a scegliere quali sindacati far sedere al tavolo di trattativa e a cui riconoscere i diritti sindacali, così da aver favorito la moderazione rivendicativa di CGIL-CISL-UIL.

Principio che riproporremmo anche di fronte alla Corte di Appello. La lotta per una rappresentanza sindacale in azienda veramente libera, democratica e conflittuale, rimane quindi ancora tutta aperta.

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