Con provvedimento del 12 marzo scorso notificato questa mattina, Il Tribunale di Milano ha condannato SEA Spa per attività antisindacale realizzata nella pretesa di ottenere dai lavoratori comandati lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per assicurare il servizio per i voli nella fascia oraria garantita e per gli ulteriori voli nei limiti del 20% così come individuati da ENAC e ha quindi ordinato a Sea spa di revocare le sanzioni disciplinari inflitte ai lavoratori restituendo ad essi le relative trattenute.
In pratica il Tribunale ha riconosciuto corretta la interpretazione della attuale Regolamentazione sugli scioperi per il settore aeroportuale, da noi come da altri sindacati sempre sostenuta, secondo cui le aziende possono provvedere a comandare i lavoratori solo nel numero necessario a svolgere le attività essenziali senza possibilità di pretendere da loro mansioni relative a voli non individuati da Enac.
IL LAVORATORE COMANDATO, FUORI DALLE FASCE DI GARANZIA, HA QUINDI IL DIRITTO DI ASTENERSI DA SVOLGERE MANSIONI CHE RIGUARDANO VOLI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI DA ENAC COME VOLI DA GARANTIRE.
Il decreto del Tribunale giunge tra l’altro qualche giorno dopo la decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Organo del Consiglio d’Europa, su ricorso fatto dai legali USB, che ha riconosciuto come l’attuale legislazione italiana sullo sciopero nei servizi essenziali presenti diversi punti in contrasto con la normativa internazionale (eccessiva estensione della qualificazione di “servizio essenziale”, ingiustificata pretesa di dichiarare anticipatamente la durata dello sciopero, eccessiva estensione degli obblighi di rarefazione degli sciopero e dei periodi di divieto.) rendendo palese la necessità di modificare l’attuale regolamentazione che per l’appunto presenta tutti i vizi ora denunciati dal Comitato Europeo per restituire ai lavoratori aeroportuali un più ampio margine per esercitare il loro diritto di sciopero. 2026-03-16
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