CONFERMATA LA CONDANNA DI ALHA PER ATTIVITA’ ANTISINDACALE NEI CONFRONTI DI CUB TRASPORTI

CUB TRASPORTI

Questa mattina, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che condannava ALHA per attività antisindacale in occasione degli scioperi.

LA CORTE D’APPELLO, DI CONSEGUENZA, HA RITENUTO FONDATA LA DENUNCIA DA NOI FATTA IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI DI DUE ANNI FA SECONDO REGOLE CHE VALGONO ANCORA OGGI.

In particolare:

  1. L’AZIENDA DEVE CONSULTARE IL SINDACATO CHE INDICE LO SCIOPERO, ANCHE QUANDO INDICE LA CUB TRASPORTI, 5 GIORNI PRIMA DI OGNI SCIOPERO IN MERITO ALLA LISTA DEI LAVORATORI COMANDATI.
  2. L’AZIENDA CHE SI OCCUPA DEL CARGO DEVE PREDISPORRE I COMANDATI SOLO PER GARANTIRE LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI DEPERIBILI, MEDICINALI, ANIMALI VIVI E ALTRE POCHISSIME MERCI.
  3. IL DIVIETO ASSOLUTO DI SCIOPERO DURANTE LE FASCE 7-10 E 18 – 21 NON VALE PER L’AZIENDA, CHE SI OCCUPA DI TRASPORTO MERCI E NON DI PASSEGGERI. ANCHE IN TALI PERIODI VI POSSONO ESSERE SOLO COMANDI COLLEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI DEPERIBILI.
  4. I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INFLITTI AI LAVORATORI CHE HANNO ADERITO AGLI SCIOPERI SON NULLI.

LA CUB TRASPORTI RICORDA CHE LO SCIOPERO È UN DIRITTO COSTITUZIONALE CHE NON Può ESSERE LIMITATO ARBITRARIAMENTE DA PARTE DELLE SOCIETA’ AEROPORTUALI

2023-10-13

Cub Trasporti Linate Malpensa