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Richiesta e diffida di reintegro immediato nell’Albo Professionale degli iscritti illegittimamente sospesi dopo 90 giorni dall’avvenuto contagio con il Covid 19

CUB SANITA' MILANO

Oggetto: Circolare FNOPI 57/22 P-21633/I.12 del 13/06/2022.
Richiesta e diffida di reintegro immediato nell’Albo Professionale degli iscritti illegittimamente sospesi dopo 90 giorni dall’avvenuto contagio con il Covid 19


Si sono rivolte alla Nostra Organizzazione Sindacale diversi lavoratori e lavoratrici Vostri iscritti lamentando di essere stati illegittimamente sospesi dopo 90 giorni dall’avvenuto contagio dal Covid 19 e, di conseguenza, rivendicando il loro diritto ad essere reintegrati nell’Albo Professionale e riammessi al lavoro.
La circolare FNOPI n 57/22, in oggetto puntualmente richiamata, formula indicazioni precise in merito al reintegro immediato dei lavoratori ancora illegittimamente sospesi e di non procedere ad altre sospensioni in questi termini.
Aggiungiungiamo che nel il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 viene specificato che la sospensione cessa temporaneamente “in caso di intervenuta guarigione” sino “alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”.
Facendo quindi riferimento alla suddetta circolare FNOPI n 57/22 vogliamo anche sottolineare che mantenere il personale sospeso dall’esercizio della professione, comporta una sottrazione di risorse, che il settore sanitario non può permettersi.
L’intervallo dei sei mesi, quindi, è solo raccomandato e non perentorio, per cui si ritiene il termine di 12 mesi il riferimento migliore per garantire all’Ordine di non incorrere in possibili nuove contestazioni che avrebbero come successiva conseguenza, a carico dell’Ordine stesso, il rimborso delle retribuzioni perse per colpa di una Sua interpretazione restrittiva delle disposizioni di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono invitiamo codesto Ordine Professionale a procedere immediatamente con la revoca dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale eventualmente promulgata a carico dei lavoratori e delle lavoratrici in oggetto, reinserendoli nell’Albo Professionale e comunicando al Datore di lavoro l’obbligo di provvedere alla loro riammissione nell’attività lavorativa, e dandone relativa comunicazione all’iscritto, significandoVi comunque che gli stessi, ritenendo violato il proprio diritto, si riservano di rivolgersi alle meglio viste vie legali e chiederVi i danni per il periodo di lavoro perso a causa della Vostra inadempienza.



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