Bandiere CUB Milano

Legge di bilancio 2023

È una legge iniqua e sbagliata

A fine anno il parlamento, dopo vari pasticci, ha approvato la legge di bilancio 2023. Il testo ricalca in gran parte il disegno di legge del 28 novembre, con alcune modifiche in peggio specie per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. In fase di approvazione la legge è passata da 156 articoli a 522 articoli con l’aggiunta di un sacco di ammennicoli di qualsiasi tipo.
Riportiamo il testo con le modifiche apportate.


Il commento della Cub
Confermiamo il giudizio negativo, in alcune parti la legge rasenta il ridicolo
La prima misura odiosa e assolutamente inaccettabile è quella riferita alla riduzione del reddito di cittadinanza che nel 2023 verrà pagato solo per 7 mesi
È una legge che non dà risposte ai problemi dei lavoratori, sia sul piano fiscale, sia sul recupero dell’inflazione, sia sul piano delle bollette, sia sul piano previdenziale.
Siamo di fronte ad un governo che si è affrettato a dare un segnale di diminuzione delle tasse solo agli autonomi e partite iva. Per il governo le tasse le devono pagare solo i lavoratori dipendenti.
Per le bollette, dei di 21 miliardi annunciati, si trovano solo 2,5 miliardi € da spendere solo per il primo trimestre del 2023 per il bonus luce e gas e solo per alcune fasce di popolazione.
La riduzione del cuneo fiscale non esiste. Risibile l’aumento dal 2% al 3% della detrazione previdenziale per i lavoratori con reddito fino a 25.000 €; per gli altri è rimasta al 2%.
Sul capitolo pensioni le due norme su quota 103 e su opzione donna sono praticamente una fregatura.
Stesso dicasi per il capitolo sulla rivalutazione delle pensioni che ha abrogato la legge che prevedeva il 100 % con norme che prevedono una rivalutazione decrescente dal 100 al 32 %.
In pratica il governo ha deciso di diminuire innanzitutto il potere di acquisto dei salari e delle pensioni di fronte ad una inflazione che ha superato il 10%. Se pensiamo che in Germania si è fatto un accordo per aumentare i salari dello 8,5 % per i lavoratori metalmeccanici, siamo di fronte al disastro.
Diventa necessario prevedere meccanismi di rivalutazione dei salari e pensioni, aboliti dal 1993 in poi da governi e sindacati confederali. Per questo la Cub si batterà.

 


Riportiamo i principali articoli che interessano i lavoratori.


Art. 14 (ex art 5): Bonus luce e gas
Per il 2023 sarà riconosciuto ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 € (nel 2022 era 12.000 €). La spesa per il primo trimestre del 2023 è indicata in 2,515 Miliardi €
Commento: non si capisce quanto sarà erogato di bonus e se dopo il primo trimestre ci sarà ancora, poi la spesa prevista è otto volte meno di quella sbandierata


Art. 44 (ex art 12): incremento Flat tax per lavoratori autonomi
Per il 2023, la tassazione del 15% per coloro che hanno il regime forfettario, passa da 65.000 € a 85.000 € di reddito.


Art. 45 (ex art 13): Flat tax incrementale
I lavoratori autonomi potranno pagare una tassa del 15% sull’incremento del reddito fino a 40.000 € riferito al reddito più alto tra gli anni 2020-2021 e 2022. La norma vale solo per il 2023


Art. 48 (ex art 14): detassazione delle mance per lavoratori del settore ricettivo e ristorazione
Per i dipendenti dei settori ricettivo e ristorazione è introdotta la tassazione dl 5% per redditi fino a 50.000 € e per un importo fino al 25 % del reddito.


Art. 53 (ex art 15): tassazione dei premi di produttività
Per il 2023 la tassazione dei premi di produttività si riduce dal 10 % al 5 % per premi fino a 3.000 € e per redditi, calcolati nell’anno precedente, fino a 80.000 €.


Art. 217 (ex art 52): riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti
Per il 2023 la riduzione dei contributi previdenziali per i soli lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile mensile non superiore a 1923 € (nella prima stesura era 1538 €) maggiorato per il mese di dicembre del rateo di tredicesima, sarà del 3% (nel 2022 era 2%). Restano ferme le aliquote per il computo della pensione.
Per gli altri lavoratori con reddito fino a 35.000 € (2692 € mensili), rimane confermato per il 2023 la riduzione del 2% prevista dal decreto aiuti bis.


Pensioni
Art. 218 (ex art 53): pensione quota 103
Quota 103, 62 anni di età e 41 anni di contributi, viene introdotta per il solo 2023. Il diritto conseguito entro il 31-12-2023 può essere esercitato anche successivamente.
Il trattamento è riconosciuto solo per le pensioni che hanno un valore mensile massimo non superiore a 5 volte il minimo di pensione.
Tale pensione in quota 103, fino al raggiungimento dei 67 anni di età, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo mentre è cumulabile fino a 5000 € anno per i lavori occasionali.


Per i lavoratori di aziende private, se hanno maturato il diritto entro il 31-12-2022 la decorrenza sarà il 1 aprile 2023, se invece maturano i l diritto dal 1-1-2023 la finestra è di 3 mesi.
Per i lavoratori del pubblico impiego: se hanno maturato i requisiti entro il 31-12-2022 la decorrenza della pensione sarà il 1-8-2023; se invece maturano i requisiti dal 1 gennaio 2023 la finestra sarà di 6 mesi e comunque non prima del 1-8-2023.


Art. 221 (ex art 54): incentivi per trattenere i lavoratori in servizio e rimandare la pensione
I lavoratori che hanno maturato quota 103 possono rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali.
In conseguenza di ciò il datore di lavoro non verserà i contributi previdenziali e corrisponderà l’equivalente ai lavoratori.


Art. 223 (ex art 55): proroga ape sociale
Proroga fino al 31-12-2023 dell’ape sociale a cui possono accedere coloro che hanno compiuto 63 anni, una pensione inferiore a 1500 € mensili e rientrino nelle seguenti categorie:

·

Disoccupati perché licenziati o che hanno avuto un contratto a termine con almeno 30 anni dicontributi;
lavoratori con 30 anni di contributi che assistono il coniuge o un parente con handicap grave
persone con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74% e 30 anni di contributi
lavoratori impiegati in mansioni usuranti: in totale sono 23 mansioni previste.

 

 


art. 227 (ex art 56): proroga opzione donna
Proroga della opzione donnaper coloro che hanno maturato i requisiti di 60 anni di età e 35 di contributi entro il 31-12-2022 anche se la decorrenza sarà nel 2023. Rimane la finestra di 12 mesi per le lavoratrici del privato e 18 mesi per le autonome.
L’età sarà ridotta di un anno se hanno un figlio e due anni se hanno due figli.
Per accedere alla opzione donna occorre rientrare in uno dei seguenti casi:
a) assistono da almeno 6 mesi coniuge o parenti di primo grado che beneficiano della legge 104.
b) Hanno una invalidità superiore al 74 %.
La riduzione dell’età a 58 anni si applica anche alle donne che sono licenziate o dipendenti da aziende in crisi per le quali è aperto il tavolo presso il ministero del lavoro.
Commento: così come scritto è una norma senza senso che non serve e in più ha elementi di incostituzionalità nella parte della riduzione degli anni in base al numero di figli.


Art. 228 (ex art 57): proroga esonero dei contributi per assunzioni
Ai lavoratori che beneficiano del reddito di cittadinanza che vengono assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 è riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali per un anno. Viene prorogata
l’esenzione dei contributi dei datori di lavoro di 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o per la trasformazione da contratti a termine a tempo indeterminato dei giovani e delle donne per un limite massimo di 8.000 € (nel testo iniziale era 6.000 €)


Art 234-septies: proroga lavoro agile
Fino al 31-3-2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie (ovvero i lavoratori fragili) il datore di lavoro assicura lo svolgimento del lavoro in modalità agile senza decurtazione dello stipendio.
Commento. Rispetto alle proroghe precedenti è sparita la possibilità di utilizzarlo per i lavoratori con figli fino a 14 anni. Ciò ne restringe di molto l’utilizzo.


Art. 235 (ex art 58): Revisione (cioè diminuzione) del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023 e 2024
L’indicizzazione delle pensioni, che doveva essere al 100% in base alle leggi precedenti a partire dal 2023, viene ridotta come segue:
· per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo 100 %
· per le pensioni superiori a 4 volte ma uguali o inferiori 5 volte il minimo 85 %
· (nel disegno di legge era 80%)
· per le pensioni superiori a 5 volte ma uguali o inferiori a 6 volte il minimo 53 %
· (nel disegno di legge era 55%)
· per le pensioni superiori a 6 volte ma uguali o inferiori a 8 volte il minimo 47 %
· (nel disegno di legge era 50%)
· per le pensioni superiori a 8 volte il minimo ma uguali o inferiori a 10 volte 37 %
· (nel disegno di legge era 40%)
· per le pensioni superiori a 10 volte il minimo 32 %
· (nel disegno di legge era 35)
Per le pensioni pari o inferiori al minimo viene riconosciuta, in via eccezionale un ulteriore incremento di 1,5 % per l’anno 2023, elevato a 6,4% per coloro che hanno età pari o superiore a 75 anni, (significa che per questi pensionati la pensione sale a 600 € al mese) e 2,7 % per l’anno 2024
Commento: è un meccanismo infernale che riduce di molto le pensioni superiori a 4 volte il minimo. In fase di approvazione la % di rivalutazione è diminuita. Aumentano invece le pensioni minime per chi ha 75 anni a 600 €
Art. 237 (ex art 59): Riordino (ovvero riduzione) Reddito di cittadinanza
Per il 2023 il reddito di cittadinanza sarà corrisposto per un massimo di 7 mesi (nella prima stesura erano 8 mesi) a tutti i beneficiari da 18 a 59 anni. Tale disposizione non si applica se nel nucleo familiare ci sono persone disabili, minorenni o con età superiore a 60 anni. Il reddito decade se il lavoratore non partecipa ai corsi di formazione e se non accetta la prima offerta (è sparito l’aggettivo congrua) di lavoro. Coloro che sono abili al lavoro devono essere inseriti in un corso di formazione di almeno 6 mesi.
Chi non rispetta l’obbligo decade dal reddito di cittadinanza.
La quota di reddito che viene usata per pagare l’affitto viene scorporata e versata direttamente dall’Inps.
Commento: è la norma più odiosa in quanto si vuole risparmiare sulla pelle di persone in povertà e senza lavoro. Se uno ha diritto al reddito è un non senso pagare solo 7 mesi: e gli altri 5 mesi come vive? Per i contratti di lavoro è sparito l’aggettivo congrua, che significa che si apre una giungla. Infine dal reddito viene detratta la quota affitto che viene pagata direttamente dall’inps


Art. 252 (ex art 62): emolumenti per il personale del pubblico impiego
Viene stanziato 1 miliardo € per la contrattazione collettiva nazionale destinato per il solo 2023 ad una tantum pari al 1,5 % dello stipendio per 13 mensilità con effetti solo sul Tfr.
Commento : è proprio una miseria !


Art. 258 (ex art 64): prestazioni occasionali: si tratta della reintroduzione dei Voucher.
Viene reintrodotto il Dl 24-4-2017 n 50 aumentando il tetto da 5.000 € a 10.000 € annui.
Possono essere utilizzati nelle attività agricole, nel settore alberghiero, sale ballo. assistenza domiciliare (previo apertura del libretto di famiglia che è abbastanza complicato) ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità. Possono utilizzarli i disoccupati, pensionati, chi percepisce naspi e ammortizzatori sociali, giovani fino a 25 anni, ecc.
Il voucher ha un valore di 10 € ora di cui 7,5 € netti e il resto per i contributi e assicurazione Inail.
Commento: i voucher erano stati introdotti nel 2003 con la legge Biagi ed erano operativi dal 2008.
Erano stati aboliti nel 2017 dal governo Gentiloni
perché venivano usati in modo improprio e strumentalmente dalle aziende per non assumere i lavoratori, invece che per lavori occasionali e discontinui. Il loro utilizzo presuppone un forte controllo sulle finalità cosa che non è stato fatto.


Art. 259 (ex art 65): assegno unico
A decorrere dal 1-1-2023 l’assegno unico per ciascun figlio di età inferiore a un anno è incrementato del 50%. Lo stesso incremento del 50%è riconosciuto per i nuclei familiari con 3 o più figli per ciascun figlio di età da uno a tre anni per nuclei con Isee fino a 40.000 €.


Art.261 (ex art 66): congedo parentale ai lavoratori
A partire dal 1-1-2023 ai lavoratori che cessano il periodo di maternità facoltativa o in alternativa di paternità è aggiunto un mese, fino al sesto anno di vita del bambino, di congedo pagato all’80 % della retribuzione.
Commento: nella prima stesura era previsto solo per le madri
Legnano gennaio 2023 CUB LEGNANO
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