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FCA: LA CASSAZIONE RICONOSCE I DIRITTI NEGATI

IN FABBRICA A LAVORATORI E FLMUniti

I lavoratori possono scegliere liberamente a quale sindacato aderire e hanno diritto a versare il contributo all’organizzazione scelta tramite trattenuta sulla busta paga.

La corte Suprema di Cassazione ha confermato le sentenze della Corte di Appello e del Tribunale di Torino, sul ricorso proposto da F.L.M.U. – Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e provincia, contro FCA ITALY S.P.A

Il ricorso della FLMUniti CUB chiedeva la condanna e la rimozione della condotta antisindacale di Fca nel non dar seguito alla riscossione dei contributi sindacali richiesta da dipendenti della società sotto forma di cessione di credito a favore dell’organizzazione.

Fca aveva negato il diritto di FLMUniti a ricorrere all’art. 28 per antisindacalità e il diritto dei lavoratori a cedere il credito per aderire all’organizzazione sindacale.

La Corte Suprema di cassazione ha giudicato legittime le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Torino sostenendo che:

1)     È legittimo il diritto ad agire della F.L.M.U ritenendo sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte, e non necessariamente su tutto, il territorio nazionale escludendo l’indispensabilità della appartenenza ad una confederazione e la stipula di contratti collettivi a livello nazionale.

2)     Per quanto riguarda la riscossione dei contributi sindacali la sentenza consolida la giurisprudenza della Corte che ha affermato che il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, ed il successivo d.P.R. n. 313 del 28 luglio 1995, non hanno sancito il divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. 

Resta ferma la facoltà per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Si tratta di una cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 c.c. che non necessita, in via generale, del consenso del debitore.

Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro configura anche condotta antisindacale in quanto pregiudica oltre ai diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire anche il diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

3)     Il datore di lavoro deve motivare eventualmente la gravosità dell’onere che la cessione comporti in concreto, a suo carico, ma l’eccessiva gravosità della prestazione non incide sulla validità e sull’efficacia del diritto alla cessione del credito ma può solo, comportare la ricerca di una soluzione meno onerosa.

La sentenza conferma che è tempo che il Parlamento approvi una legge sulla rappresentanza sindacale che riconosca pari diritti fondamentali alle organizzazioni costituite per garantire libertà di associazione sui luoghi di lavoro, impedisca esclusioni e ponga fine al monopolio di cgil, cisl e uil frutto dell’accordo neocorporativo tra compagni di merenda.

 

Milano, 12/9/2023

FLMUniti – Confederazione Unitaria di Base